Secondo la legge 4 del 2004, quando parliamo di “accessibilità” dobbiamo riferirci alla “capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”. L’accessibilità deve essere riferita sia ai prodotti hardware, sia a quelli software, compresi i siti web, di ogni pubblica amministrazione. Quindi anche i comuni.
La legge 4/2004 è in sostanza una legge di attuazione dei principi di eguaglianza contenuti nell’articolo 3 della Costituzione della Repubblica.